FAQ Tributario 4

Pubblicato
il 16 Febbraio 2023

4. Qual è il trattamento fiscale dei buoni pasto per i lavoratori in smart working?

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (ris. Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118).

A partire dal 2020 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” (art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, come sostituito dall’art. 1 co. 677 della L. 160/2019) fino all’importo complessivo giornaliero di 4€ per i buoni pasto “cartacei” e fino all’importo complessivo giornaliero di 8€ per i buoni pasto “elettronici”.

Le somme eccedenti concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, che sconta imposizione su tali somme. L’importo massimo escluso da tassazione è riferito al valore facciale del buono, al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati. I limiti di esenzione prescindono dal numero di buoni utilizzati (Principio di diritto AdE n. 6/2019).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo regime si applica anche per i buoni pasto concessi nei confronti dei lavoratori dipendenti in smart working  (interpello DRE Lazio 956-2631/2020 e  risposta a interpello 123/2021).

La deducibilità dei costi relativi all’acquisto di buoni pasto utilizzati direttamente dal professionista, in assenza di chiarimenti ufficiali, dovrebbe seguire le regole generali e dunque tali costi dovrebbero essere deducibili nei limiti previsti dall’art. 54 co. 5 del TUIR, vale a dire al 75% e per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Avv. Cecilia Bonazza