FAQ Tributario 5

Pubblicato
il 17 Febbraio 2023

5. Sono previsti benefici fiscali per l’uso di spazi di coworking e per l’allestimento di un home office?

Come precisato nella FAQ n. 2, il trattamento fiscale delle spese sostenute per i lavoratori varia in base alla qualificazione della prestazione lavorativa (dipendente o autonomo).

I lavoratori dipendenti che sostengono spese nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, anticipando le somme e ricevendo successivamente un rimborso dal datore di lavoro, non sono soggetti a imposizione su tali somme in quanto non ricorre il presupposto impositivo IRPEF.

I costi per i collegamenti telefonici necessari in caso di telelavoro (ris. Agenzia delle Entrate 357/2007) e i rimborsi delle spese sostenute in relazione allo smart working, riconosciuti con criteri analitici (risposta interpello 314/2021) possono, a certe condizioni, non essere soggetti a imposta in quanto rimborsi di spese sostenute nell’interesse esclusivo del datore di lavoro, anticipate dal lavoratore e successivamente rimborsate. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (Ris. 357/2007) che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, le somme erogate dal datore di lavoro per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa, anticipate dallo stesso lavoratore per questioni di snellezza operativa. Ciò in quanto tali somme costituiscono rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente (Circ. 326/97).

In aggiunta, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che non sono imponibili in capo ai lavoratori dipendenti le somme erogate dal datore a titolo di rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile

anziché presso i locali dell’azienda, nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (es. auto aziendali utilizzate promiscuamente) o in assenza di determinazione legislativa, qualora i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro sono individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili. 

el caso di spese sostenute da un lavoratore autonomo le stesse possono essere considerate deducibili se rispondono ai criteri di inerenza alla produzione del reddito, ossia sono sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione. Se i beni strumentali acquistati hanno utilità pluriennale  (es. computer, software, arredamento, ecc.) la deducibilità è ammessa per competenza e mediante quote annuali di ammortamento, mediante i coefficienti previsti per i beni delle imprese. Fanno eccezione a questa regola i beni il cui costo non supera € 516,46, i quali sono integralmente deducibili nell’anno di acquisto.

Avv. Cecilia Bonazza