FAQ Lavoro 4

Pubblicato
il 16 Febbraio 2023

4. Come lavoratore agile posso far valere alcuni diritti come buoni pasto, acquisto delle attrezzature per un home office, costo per postazione di coworking?

I diritti ad ottenere i buoni pasto, le attrezzature per un home office e il rimborso dei costi per l’utilizzo di una postazione di coworking non sono garantiti dalla legge che disciplina il lavoro agile in Italia. Per quanto riguarda i buoni pasto, alcune sentenze hanno specificato che si tratta di benefit che non hanno una natura retributiva e, pertanto, il datore di lavoro potrebbe decidere di non erogare i buoni pasto ai dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in modalità agile. Sotto un diverso punto di vista, è importante segnalare che il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile ha previsto il diritto degli smart worker a ricevere le stesse forme di benefit garantite agli altri dipendenti sulla base della contrattazione collettiva applicata in azienda, sulla base del principio generale della parità di trattamento tra i dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in sede e chi lavora in modalità agile. Pertanto nel caso in cui i contratti collettivi, anche aziendali, prevedano il diritto ai buoni pasto per tutti i dipendenti indipendentemente dalla loro presenza in sede, anche gli smart worker dovrebbero ottenere questo benefit. Attenzione quindi alla contrattazione collettiva applicata in azienda che potrebbe garantire il diritto ai buoni pasto agli smart worker. Per quanto riguarda le attrezzature, il datore di lavoro di norma è tenuto a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ed è responsabile del corretto funzionamento dei dispositivi consegnati al dipendente. Tuttavia, l’azienda non è tenuta ad acquistare tutte le attrezzature per un home office (e.g., scrivania, schermo) per la natura stessa dello smart working. In particolare, la prestazione lavorativa in modalità agile può svolgersi in luoghi diversi e non soltanto presso l’abitazione del dipendente. Sarà lo smart worker a decidere, con flessibilità, il luogo in cui svolgere la sua attività lavorativa che in alcuni casi potrebbe essere realizzata anche tramite il semplice ausilio di un laptop e di uno smartphone. La situazione sarebbe parzialmente diversa nel caso in cui il dipendente instauri un rapporto di telelavoro che consente di lavorare unicamente dal proprio domicilio. In questo caso, l’azienda sarebbe tenuta quantomeno a garantire la sicurezza e la conformità degli impianti presenti nell’abitazione del telelavoratore. Il datore di lavoro, sempre per la natura “flessibile” dello smart working, non è neanche tenuto a rimborsare le spese sostenute dai lavoratori agili per l’utilizzo di una postazione in coworking. Tali diritti possono tuttavia essere previsti dalla contrattazione collettiva anche aziendale o essere oggetto di negoziazione individuale tra lo smart worker e il datore di lavoro.

Avv. Alessio Amorelli – Studio Legale Laward Avvocati Associati