FAQ Lavoro 9

Pubblicato
il 16 Febbraio 2023

9. Vale anche per i lavoratori agili il vincolo normativo secondo cui tutti i lavoratori devono avere un orario e un luogo?

No. Lo smart working è una modalità di prestazione lavorativa che si caratterizza principalmente per la possibilità di svolgere l’attività senza dei rigidi confini spazio-temporali. Lo smart worker può pertanto lavorare in tutti i luoghi consentiti dall’accordo individuale, durante l’arco temporale stabilito dalle parti. L’accordo individuale, infatti, dovrà indicare le fasce orarie in cui il dipendente è tenuto a essere reperibile e a svolgere la prestazione lavorativa oltre a specificare le misure necessarie per assicurare il diritto dello smart worker alla disconnessione dagli strumenti aziendali. In ogni caso, la prestazione dovrà svolgersi entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ad esempio, quindi, lo smart worker ha diritto alle 11 ore di riposo continuativo previste dalla legge per la generalità dei dipendenti. Inoltre, il lavoratore agile non deve svolgere le sue attività nei luoghi vietati dall’accordo individuale per evitare che eventuali infortuni sul lavoro non siano coperti dall’assicurazione INAIL.

Avv. Alessio Amorelli – Studio Legale Laward Avvocati Associati