FAQ Tributario 2

Pubblicato
il 16 Febbraio 2023

2. Le spese sostenute dai lavoratori in smart working godono di qualche agevolazione o detassazione?

Il regime tributario delle spese sostenute dai lavoratori in smart working varia in base alla circostanza che l’attività svolta si qualifichi come lavoro dipendente o autonomo.

Lavoro dipendente: In linea generale, non sono ammesse in deduzione dalla base imponibile le spese di produzione, ma è concessa una detrazione forfettaria dall’imposta lorda per compensare la mancata deduzione di tali oneri. Peraltro, il principio di omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente postula che tutte le somme e i valori in genere corrisposti in relazione al rapporto di lavoro (es. erogazioni del datore di lavoro in denaro o natura con specifiche finalità) costitutiscano generalmente reddito tassabile in capo al percettore, sebbene la legge identifichi una serie di fringe benefits (es. buoni pasto, contributi per il trasporto pubblico, contributi sanitari, ecc.) che, a determinate condizioni, anche quantitative, sono esenti da imposizione.

Tra questi si annoverano anche gli oneri anticipati nell’interesse del datore di lavoro (es. costi per telelavoro e smart working)  che, a certe condizioni, possono dunque essere escluse da imposizione (v. domanda n. 5 successiva).

Lavoro autonomo: sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni, intendendosi tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività non commerciali svolte con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La base imponibile dei redditi di lavoro autonomo è costituita dalla differenza tra i componenti positivi derivanti dall’attività (principalmente compensi, in denaro o in natura, a titolo di corrispettivo per l’attività nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali) e i componenti negativi, costituiti perlopiù dalle spese e i costi inerenti all’attività e le minusvalenze su beni strumentali.

I costi sostenuti dal lavoratore autonomo, compresi quelli per l’allestimento di un proprio ufficio presso la propria abitazione o per l’attività di smart working, saranno deducibili secondo il principio di competenza se “inerenti” alla produzione del reddito ossia se trattasi di spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione; saranno al contrario esclusi i costi sostenuti a titolo “personale” in quanto non inerenti.

In caso di applicazione di particolari regimi di determinazione del reddito (es. forfettario) non è ammessa la deduzione analitica delle spese in quanto la base imponibile è determinata già tenendo conto di una riduzione forfettaria a titolo di costi.

Si suggerisce in ogni caso di rivolgersi sempre ad un professionista competente per individuare il corretto trattamento fiscale applicabile ad eventuali oneri o costi sostenuti in relazione all’attività lavorativa.

Avv. Cecilia Bonazza